Educatori-Notizie dalla REGIONE Lombardia

Con la deliberazione X/ 3612 X del 21/05/2015 la Regione prende atto che "le RSD e i CDD sono unità d’offerta sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, per cui è necessaria la presenza nello standard assistenziale di diverse tipologie di operatori che garantiscano sia la componente sanitaria che quella sociale, nel rispetto della normativa regionale sugli standard gestionali dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza".

 

Dopo di che La Regione precisa "nelle unità d’offerta sociosanitarie per persone con disabilità RSD (D.G.R. n. VII/12620/2003) e CDD (D.G.R. n. VII/18334/2004), le funzioni di tipo educativo vengono garantite per la componente sanitaria/riabilitativa dall’educatore professionale di classe L-2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 e per la componente socio pedagogico/animativa dal laureato in scienze dell’educazione classe L-19 di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270".

Così finalmente, dopo la Sentenza lampo 659 2015,  ad oltre 10 anni dall'istituzione dei CDD e RSD, la Regione fa chiarezza sulla questione della qualifica degli Educatori.

NEI CDD e RSD non può mancare la figura dell'EDUCATORE PROFESSIONALE   classe  di  laurea   SNT 2   (DM 520 1998).