Sentenza 01300/2015 del TAR per Lombardia

E' illegittimo il rifiuto del Comune di mettere a disposizione del  Disabile  un  Educatore Professionale (DM 520/1998)

Ecco il commento dell'Avv Mara Luisa Tezza

Il Disabile ha diritto ad un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 L. 328/2000 che va elaborato nell’interesse esclusivo dello stesso, in applicazione dei principi di personalizzazione e di appropriatezza previsti dalla Legge 3/2008 della Regione Lombardia.

 

Pertanto le esigenze organizzative della struttura sono subordinate alle peculiari necessità dei pazienti.

Questo è il principio affermato T.A.R. della Lombardia, Sez. Milano, con la recentissima sentenza n. 01300/2015 depositata il 4 giugno.

Il Giudice Amministrativo ha infatti accolto il ricorso di un padre nonché tutore per l’annullamento del provvedimento con il quale  il Settore Servizi Sociali del Comune di Pavia, di fatto, rigettava l’istanza a mettere a disposizione del figlio, soggetto disabile grave affetto da autismo primario, un educatore ex DM 520/1998 all'interno del progetto individualizzato da attivare quanto prima.

Dopo aver verificato la particolare patologia tale da richiedere “l’apporto di figure professionali appartenenti all’area educativa ed all’area riabilitativa”, la sentenza chiarisce che la discrezionalità tecnica in capo alle strutture per l’individuazione delle figure professionali da utilizzare dev’essere esercitata nell’esclusivo interesse del paziente, garantendo che il mix di figure professionali previsto sia adeguato alle sue necessità, in quanto la legge prevede progetti terapeutici della persona con disabilità grave di tipo individualizzato, con la conseguenza che i team di lavoro debbono garantire quella flessibilità nelle competenze che è richiesta dalle necessità dei pazienti.

Ed infatti la tutela costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), letto alla luce del principio di uguaglianza sostanziale - secondo il quale la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana - comporta che, laddove le cure comportino interventi sia di tipo sanitario che riabilitativo, non sia possibile una lettura riduttiva che, privilegiando solo alcuni aspetti della cura, comportino una riduzione delle cure finalizzata alla tutela di esigenze organizzative della struttura.

Ne deriva che all’interno dei C.C.D. – Centri Diurni per Disabili – devono essere presenti operatori sociosanitari (in particolare educatori professionali ex D.M. 520/98) in grado di sviluppare una confacente relazione di aiuto riabilitativo, assai delicata e complessa, con le persone utenti.

La sentenza, dopo aver riportato il testo del DM 520/98, evidenzia che "Nell’ampio spettro degli educatori laureati soltanto gli educatori professionali, con diploma abilitante, sono in possesso di adeguate cognizioni sanitarie di base, avendo frequentato il corso di laurea SNT/2, classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione. Ne consegue che il rifiuto del Comune di mettere a disposizione di -OMISSIS- un educatore formato ex D.M. 520/1998 risulta illegittimo e dev’essere annullato."

Sulla base del medesimo principio il T.A.R. ha annullato la nota con la quale l’ASL aveva ritenuto il profilo del Tecnico della riabilitazione psichiatrica equivalente a quello dell’Educatore Professionale ex D.M. 520/1998.

E’ dunque il servizio che deve adeguarsi alle persone disabili e non sono, invece, le stesse che debbono adattarsi ai servizi esistenti.

 

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