CONDANNATO IL COMUNE DI VIGEVANO

 

La Terza Sezione del TAR per la Lombardia con la Sentenza 01545 pubblicata in data 05/07/2019 ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione LEDHA e i Sig.ri -OMISISS- e -OMISSIS- (disabili gravi, inseriti in una struttura residenziale), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Trebeschi, contro il Comune di Vigevano.

I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del regolamento ISSE approvato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 21 dicembre 2015, nella parte in cui prescrive le condizioni affinché il Comune stesso possa intervenire nell’integrazione delle rette dovute alle strutture residenziali che ospitano disabili (articoli 92, 93, 94).

Il regolamento capestro del Comune, ignorando a 360 gradi la disciplina Nazionale in materia di ISEE (il DPCM 159/13), per il pagamento delle rette, differisce l’intervento del Comune nel caso in cui il disabile possedesse dei beni mobili oltre € 5.000. Questo comporta che il Disabile deve provvedere al pagamento delle rette fino a quando il suo patrimonio mobiliare risulta essere inferiore ad € 5.000

Di più, oltre il prosciugamento dei risparmi del Disabile, il regolamento stabilisce che, in presenza di beni immobili, il Comune, dopo aver proceduto all’integrazione della retta, prendesse accordi con l’assistito medesimo o con i suoi rappresentanti per procedere all’alienazione o alla locazione dei beni e destinare i proventi al rimborso dell’integrazione; con la precisazione che, in mancanza di accordo, il Comune si rivarrà sulla futura eredità.

Preme ricordare che nel calcolo dell’ISEE, indicatore socio economico equivalente, sono già presi in considerazione il patrimonio mobiliare e immobiliare combinati con reddito e situazione familiare dei richiedenti.

Il Tar accogliendo il ricorso ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali - che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.

Prossimamente pubblicheremo il commento del Prof. Walter Fossati