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IL PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA

Parla chiaro  la sentenza 00440 (depositata in segreteria il 12 aprile 2013) del TAR Calabria che, in sintesi,  conferma "IL PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA"  per i cittadini  disabili, previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000, come diritto imprescindibile e come un obbligo per le pubbliche amministrazioni che sono tenute a realizzarlo ed attuarlo con fatti concretti ed ineccepibili.

Il collegio giudicante ha accolto il ricorso di una persona con disabilità che aveva impugnato una nota del proprio Comune di residenza con la quale le veniva negata la realizzazione del progetto individuale

Tra le motivazioni della sentenza si legge:

"….il  progetto individuale comprende,  oltre  alla valutazione  diagnostico-funzionale,  le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.……"

 

"Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale” della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire all’utente quel supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di "smistamento" della persona all'interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere l'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del "Progetto individuale per la persona disabile", riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002.

La pretesa sostanziale dedotta in giudizio ricade nell'ambito del generale trasferimento di funzioni amministrative, esercitate dallo Stato, nella sua articolazione centrale o periferica, e da enti pubblici nazionali o interregionali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) Cost. Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere:

Il Progetto Globale Individuale deve altresì affrontare eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al DPR 503/96.

Nell’impostazione della legge n. 328/2000, il Comune è titolare dell'elaborazione del "Progetto individuale per la persona disabile", che va  predisposto d'intesa con le ASL, e si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell’erogazione del servizio che dai beneficiari.

Il procedimento va avviato mediante istanza dell’utente o del suo rappresentante al Comune, intesa ad ottenere il "Progetto individuale per la persona disabile" d'intesa con la ASL, la quale potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti, nel rispetto, individuando, magari, sia il luogo fisico di raccordo e di riferimento, che può essere il Distretto Sanitario, sia lo strumento di raccordo, che può essere un Dossier Unico , sempre, ovviamente, della garanzia della privacy sui dati sensibili."


"Il "Progetto individuale per la persona disabile", quindi,codifica il rapporto diretto, senza vincoli di condizione, tra il richiedente, id est la persona con disabilità e/o chi la rappresenta, ed il ricevente, id est il Comune di residenza, configurando una condizione che impone al Comune l’attivazione di un procedimento l’intesa con l’Azienda Sanitaria, nella sua articolazione territoriale, costituita dal Distretto, fissando una condizione istituzionale, professionale e organizzativa per l’integrazione sociosanitaria.

Esso può essere posto in correlazione con l’art. 2 del DPCM 14.2.2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l’integrazione sociosanitaria”), quale elemento per l’assunzione del livelli essenziali concernenti il soggetto disabile, tenuto altresì conto che il successivo DPCM 28.11.2001, consente di ampliare e di completare il disposto dell’art. 14 della L.328/00, nell’ottica di una visione omogenea sul territorio regionale.

Conseguentemente, si deve ritenere che la dimensione della progettazione individuale descritta dall’art. 14 della legge n..328/00 comprende una molteplicità di aspetti e di elementi collegati, chiamati ad assumere “ …la piena realizzazione dell’integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro… (comma 1), rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza."


Il "Progetto di Vita Individuale", dunque, non può essere ne ignorato e nemmeno raggirato.

Anche in questa occasione è evidente l'importanza delle associazioni che svolgono un'azione di sostegno,  difendendo dei diritti universalmente riconosciuti.

La nostra simpatia va all'A.N.F.A.S. di Corigliano Calabro che, cosa non sempre scontata, ha svolto un'azione determinante nello svolgimento della vicenda.

Il presidente del MTD

A. Filibian