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Sentenza Favorevole del TAR Milano


Il TAR per la Lombardia Milano confermando il proprio orientamento precisa:

"Il D.L.gs. n. 109 del 1998 ha introdotto l'I.s.e.e. come criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e l'applicazione di tale parametro comporta che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene.

 

Infatti l’art 2 stabilisce che “ la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4”, precisando altresì al comma 6 che “ le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.”

La semplice presenza di obbligati agli alimenti non può quindi escludere a priori la possibilità di accedere ad un contributo o ad un servizio, come previsto nel Regolamento per gli Interventi e servizi sociali del Comune; anche la previsione, contenuta nella delibera di Giunta qui gravata, di calcolare nel reddito del richiedente un importo “del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi”, si pone in contrasto con le norme sopra richiamate del D. L.gs. 109/1998, che laddove parlano di nucleo familiare, fanno riferimento ai componenti conviventi."

e annulla la delibera della Giunta comunale di Milano n. 3285/2005, nella parte in cui prevede, l’aumento del reddito (del richiedente il servizio sociale agevolato), con l’importo del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi.


Qui il testo della sentenza