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Il Tribunale di Verona annulla la cartella di Equitalia per il “rimborso” delle rette pagate dal Comune

Qui il testo della Sentenza n. 3281/2013

Un anziano over65 invalido al 100% privo di rete parentale nel 2001 viene ricoverato d’urgenza dal Comune di residenza presso una Casa di Riposo. La retta, pari a circa il triplo delle entrate dell’ospite, viene pagata con tutte le sostanze dell’anziano (pensione di vecchiaia e accompagnatoria per invalidità) e per l’ulteriore importo direttamente dall’amministrazione comunale.

 

Dopo quasi 10 anni, Equitalia notifica all’anziano la cartella esattoriale per la restituzione del differenziale versato dal Comune alla Casa di Riposo per la degenza dell’anziano dal giorno del ricovero.

La cartella viene prontamente impugnata evidenziando che non esiste alcun preteso “diritto di rimborso” in capo al Comune.

La normativa è infatti assolutamente chiara: la determinazione della quota di retta in RSA a carico dell’ospite deve avvenire sulla base dell’ISEE dello stesso (art. 6 e 25 L. 328/2000 e D.Lgs. 109/98); la differenza rimane a carico del Comune ente obbligato ex legge all’assistenza socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti (D.Lgs. 502/1992, DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001).

Normativa che viene richiamata nell’esaustiva sentenza del Tribunale di Verona n. 526 del 11.02.2014 depositata il 7 marzo 2014: non solo “la casa di cura di anno in anno ha percepito ogni emolumento” dell’anziano ma pretende ora anche “il ristoro del differenziale versato” alla stessa; pretesa del tutto illegittima in quanto la quota dell’utente in base all’ISEE era ben inferiore.

Pertanto “risulta del tutto evidente che l’attore nulla deve all’ente, potendosi rappresentare le maggiori somme introitate come non coerentemente allocate”. Il Tribunale dichiara pertanto la nullità della cartella e condanna Equitalia ed il Comune al pagamento in favore dell’anziano delle spese legali.