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COMMENTO DELLA  Sentenza 03640/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO

Pubblichiamo qui di seguito il commento dell'Avv. Maria Luisa Tezza in merito alla Sentenza 03640/2015. 

Con la dettagliata decisione n. 3640 depositata in data 23 luglio 2015, il Consiglio di Stato enuclea i criteri fondamentali da applicare per determinare la quota di compartecipazione dell’invalido al 100%, disabile grave, al costo dei servizi sociosanitari erogati all’interno di una struttura residenziale.

 

La fattispecie riguarda in particolare la Regione Veneto ma, più in generale, rispecchia quanto accade ormai a livello nazionale: ASL e Comune pretendono di “prelevare” tutte le risorse del disabile, lasciandogli il c.d. “borsellino” per le spese personali pari ad un importo mensile di euro 120,00 (25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti). Ciò sulla base di un preteso regolamento comunale la cui applicazione di fatto impedisce al disabile un tenore di vita dignitoso privandolo, addirittura, della possibilità di fare fronte ai costi per il mantenimento dell’abitazione (nella quale rientra il fine settimana e durante le festività).

Il Consiglio di Stato esordisce ricordando che la disciplina normativa delle prestazioni sociosanitarie integrate trova le sue linee fondamentali nel DPCM 14.2.2001- Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie integrate - recepito dal DPCM 29.11.2001, che. a partire dal 1.1.2001, ha stabilito e finanziato la misura dei LEA da garantirsi su tutto il territorio nazionale in conformità al principio del “nucleo incomprimibile del diritto alla salute”, affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.309/1999.

All’interno di questa imprescindibile cornice normativa, la sentenza enuclea i principi fondamentali a cui devono attenersi i servizi socio-sanitari territoriali:

  1. a. a norma del DPCM 14.2.2001 e del DPCM 29.11.2001, allegato 1C (pag.39), nonché della legge n.289/2002, art.54, le spese di assistenza dei disabili gravi in strutture residenziali vanno poste per il 70% a carico del SSN e per il 30% a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione dell’utente.

b. Nel Veneto resta applicabile solo detta disciplina nazionale; non può trovare applicazione la legge Regione Veneto n. 30/2009, art.6, comma 4, (che prevede la conservazione al disabile di una somma corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti); infatti la Regione non ha adottato l’atto di indirizzo ivi previsto.

  1. c. in applicazione della normativa nazionale (L, 328/2000 art 25, comma 8, art. 8, comma 3, lett. l ed art 18, comma 3, lett g), la Regione Veneto con la legge reg.1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni. Del resto (come già affermato nella sentenza n. 5355/2013) il potere regolamentare attribuito ai Comuni ed agli enti gestori non può essere inteso come attribuzione di un autonomo e concorrente potere in materia.

d. l’indennità di accompagnamento può essere computata ai fini della compartecipazione dell’invalido totale alla retta della struttura residenziale solo nel caso in cui la stessa assicuri tutti i servizi necessari ai bisogni quotidiani.

  1. e. nel determinare la quota di compartecipazione vanno considerate le spese personali che in concreto il disabile sostiene. Le quantificazioni astratte e generalizzate del c.d. “borsellino” violano infatti la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con legge n.18/2008, nella misura in cui non consentono al disabile una vita dignitosa, sia il principio di proporzionalità, che impone di realizzare l’interesse generale gravando il singolo del minor sacrificio possibile.
  2. f. non può essere chiesta una compartecipazione automatica alla retta per giorni 365 all’anno in attuazione di un progetto di ospitalità che prevede lo stabile rientro a casa per i fine settimana. Pertanto vanno conteggiati solo i giorni di effettiva permanenza in struttura per al massimo 255 giorni per anno.

Si tratta di criteri assolutamente chiari che, d’ora in poi, dovranno essere applicati e rispettati in primis in tutto il Veneto, da parte di Comuni e Ulss, ma più in generale anche nelle altre Regioni.