Stampa

ARGUTA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO

Con la Sentenza Breve  n. 00715, depositata in data 20 luglio 2017, il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso di un cittadino disabile, titolare dell'assegno ordinario d'invalidità [1],  ospitato in una comunità alloggio. 

La retta a carico dell'ospite era stata calcolata e fissata in €189,00 consequenziale allo scaglione ISEE di appartenenza, come da regolamento comunale.

Nel mese di aprile il Disabile riceveva una comunicazione dal Comune, con la quale veniva informato che la retta a suo carico, per il periodo aprile-dicembre 2017, veniva incrementata da €189,00 a € 826,00.

Tale incremento veniva giustificato dal fatto che alla data del 31.12.2016 sul  conto  corrente del beneficiario, risultava  giacente la favolosa somma  di € 8.739,00.  Ritenendo dunque che fosse più che sufficiente mantenere sul conto corrente bancario una somma di € 3000.00  "per qualsiasi emergenza" i funzionari di turno hanno deciso di applicare il suddetto incremento.

 

Fortunatamente l'avveduto amministratore di sostegno ha pensato bene di presentare ricorso al TAR.

Con fulminea velocità [2] il TAR ha accolto il ricorso in questione, annullando il provvedimento e condannando il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre le spese generali, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato.

Molto acuta l'osservazione riportata nella sentenza la quale rileva che, nel calcolo dell'ISEE, è già contemplato l'utilizzo del cd componente patrimoniale, costituito da tutti i beni mobiliari [3] ed immobiliari del richiedente,     così statuendo " Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua conclusione di utilizzare due volte lo stesso parametro economico: prima come componente di calcolo dell’ISEE e poi come ulteriore parametro economico per giustificare una minore compartecipazione a carico del Comune (ed una maggiore compartecipazione a carico del privato).".

Ed è altrettanto acuto il seguente rilievo della corte " Inoltre risulta del tutto immotivata ed arbitraria la determinazione del Comune di -OMISSIS- in ordine alla soglia di € 3.000,00 che sarebbe sufficiente, secondo l’Amministrazione comunale, per fronteggiare “qualsiasi emergenza”, in assenza di qualsivoglia parametro normativo che possa giustificare e legittimare tale scelta evidentemente penalizzante per il fruitore dei servizi residenziali".



[1] l'assegno ordinario di invalidità è un trattamento economico ed è soggetto a IRPEF.

[2] infatti il ricorso è stato notificato  il 23 giugno 2017. - solo 27 giorni

[3] Conti correnti, depositi bancari etcet. - Art. 5 co. 4 del DPCM 159/2013