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FOLGORANTE  SENTENZA DEL CONSIGLIO DI  STATO CONTRO IL COMUNE RECIDIVO

 Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza  N. 01623/2018 depositata in data 14 marzo 2018, respinge il ricorso del Comune appellante contro la sentenza 01616/2017 di ottemperanza del TAR per la Lombardia - Milano che per la seconda volta aveva riconosciuto il diritto del disabile ad avere la compartecipazione alla spesa del ricovero sociosanitario da parte del Comune cosi come aveva già stabilito il TAR con la Sentenza  01570/2013 [1].

Il CDS   rievocando le norme stabilite dalla legge 328/200 e l.r 3/2008 sottolinea che   "è il Comune che deve garantire il servizio al cittadino. Salvo poi agire nei confronti degli altri soggetti onerati, per l’eventuale recupero delle somme necessarie al pagamento del servizio, che non possono certo essere scaricate sull’utente o sulla famiglia".

Il CDS riconosce inequivocabilmente quanto già stabilito dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), ovvero che " fermo restando l’obbligo definitivo del Comune di sopportare la quota pari al 30% della retta, al netto della compartecipazione alla spesa dell’assistita  – il Comune non possa sottrarsi all’ulteriore onere di anticipare la parte residua non coperta dal contributo stabilito dalla Regione Lombardia, qualora ciò sia necessario al fine di evitare la sospensione del servizio in favore dell’assistita."     addirittura onerando il Comune dell'azione di recupero nei confronti della Regione: "Può aggiungersi, per completezza, che resta impregiudicata ogni ulteriore azione da parte del Comune  nei confronti della Regione Lombardia, volta ad ottenere la contribuzione in misura pari al 70% stabilito dalla normativa" .

Molto toccante il richiamo del CDS alla precisazione fatta dal TAR nella sentenza impugnata : "il Comune provvederà quindi a determinare la propria quota di partecipazione, tenendo conto che, alla luce dell’art. 38 Cost., si tratta di una funzione obbligatoria che non può essere trasformata in facoltativa stabilendo livelli di contribuzione che non garantiscano l’assistenza agli indigenti (ha aggiunto il TAR, con crudo realismo, che, poiché l’ordinamento impedisce ai genitori di sopprimere i disabili alla nascita e gli impone obblighi di mantenimento, tocca all’amministrazione di impedire che ciò conduca all’indigenza il disabile e la sua famiglia)".

La valenza di questa sentenza è ancor più grande visto che gli appellati non si sono costituiti in giudizio.

 

[1] vedi anche il commento deL Prof Walter Fossati