Ancora una sentenza  riguardante il Comune di Legnano a favore di una persona malata di Alzheimer e ricoverata in una R.S.A.

il TAR e il Consiglio di Stato sul caso hanno emesso cinque sentenze

 

Il 7 gennaio scorso, il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza n. 160/2019 del 16 gennaio 2018.

Con ciò, si deve ritenere conclusa una lunga controversia  giudiziaria, iniziata nel marzo 2010 dai figli di una signora anziana, malata di Alzheimer, residente a Legnano, ricoverata dal mese di maggio dell’anno 2009, in una Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A. di Lonate Pozzolo.

Siamo già entrati nel merito di questa vicenda con una intervista rilasciata da Walter Fossati e pubblicata sul nostro sito il 14 gennaio 2017.

Fossati, già docente di politica sociale all’E.S.A.E. di Milano (ente per la formazione di Assistenti ed Educatori), è presidente del Centro per il Diritto alla Salute, una associazione di volontariato, che svolge la propria attività nella zona di Legnano.

Egli ha seguito da vicino, passo dopo passo, in questi anni lo svolgimento di tutti gli atti compiuti  nella causa giudiziaria  avanti la magistratura amministrativa.

Ora, gli chiediamo di rispondere ad alcune domande riassuntive degli antefatti, nonché, in particolare, sulle motivazioni  di quest’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato.

Vuole ricordare qui il motivo che ha dato origine alla controversia ?

La signora malata di Alzheimer, il 25 maggio 2009, al verificarsi dell’aggravamento della malattia, veniva ricoverata in una R.S.A.di Lonate Pozzolo (provincia di Varese).La retta mensile richiesta dall’ente gestore della residenza era di €.2.580,00. La situazione economica della signora, certificata dall’I.S.E.E., era di €. 628,00 mensili. I suoi figli, a partire dal marzo 2010,in base alla normativa in vigore, chiedevano al Comune di residenza (Legnano) l’integrazione della retta”.

Come ha risposto il Comune alla richiesta di integrazione della retta ?

“Il Comune, prima dell’avvento della normativa I.S.E.E., dall’anno 1991, si era dotato di un regolamento, che collocava la signora fra le persone non bisognose di aiuto e, quindi, respingeva la domanda di integrazione della retta. A seguito di questa reiezione veniva fatto il primo ricorso al T.A.R.”.

Ci vuole dire come si sono espressi il TAR e il Consiglio di Stato ?

“Sia il T.A.R. per la Lombardia, che il Consiglio di Stato, si sono espressi con sentenze di <cognizione> e con sentenze di <esecuzione>. In totale, sono state emesse cinque sentenze.”

D. Ci vuole chiarire quale è la differenza fra i due tipi di sentenze ?

 

“Le sentenze di <cognizione> sono rivolte a stabilire, in punta di diritto, chi delle parti in conflitto ha ragione e chi ha torto; mentre le sentenze di <esecuzione> impongono , come nel nostro caso, alla parte soccombente di adempiere ai dettati operativi delle sentenze di <cognizione>.

Come si è espresso il T.A.R. per la Lombardia ?

“Il T.A.R., in primo grado di giudizio (di <cognizione>) si è pronunciato con la sentenza n. 1786/2013, sul ricorso presentato, congiuntamente, dai figli della signora ricoverata e dall’associazione <Senza Limiti> di Milano; altresì, il T.A.R. ha emesso la sentenza n.57/2016 (di <esecuzione”), a seguito del ricorso presentato dai ricorrenti medesimi”, al fine di indurre il Comune di Legnano all’ottemperanza.

Mentre il Consiglio di Stato come si è espresso ?

Il Consiglio di Stato si è espresso, in sequenza temporale,in giudizio di appello, su tre ricorsi, tutti quanti  presentati dal Comune di Legnano.”

“Una prima volta con la sentenza n. 46/2017  (di <cognizione>); una seconda volta con la sentenza n.90/2017 (di <esecuzione>); ed infine, una terza volta (per rispondere alla richiesta di chiarimenti), con la sentenza (ultima) n.160/2019 (di <esecuzione>)”.

Nell’ultimo ricorso (n.160/2019) avanti in Consiglio di Stato in che consistevano le “richieste di chiarimento” formulate dal Comune di Legnano ?

“Il Comune ha chiesto con quale modalità avrebbe dovuto far fronte agli importi da versare agli eredi della defunta persona assistita, avendo esaurito i fondi, per il periodo in questione, destinati all’erogazione dei contributi ai residenti in stato di bisogno”.

“ Il Consiglio di Stato ha risposto stigmatizzando il comportamento del Comune per il mancato accantonamento dei fondi necessari.”

Ha indicato di dare luogo alla procedura di <variazione di bilancio>, al fine di  reperire i fondi necessari al pagamento dell’importo in questione.

Il Comune doveva tener conto che la R.S.A. è una unità d’offerta per persone anziane malate croniche, che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza .”

In definitiva, cosa hanno ottenuto i figli della signora ricoverata, sostenuti dall’associazione “Senza Limiti” ?

“A favore dei figli è stato affermato il diritto alla integrazione della retta da parte del Comune di Legnano, nel modo in cui è stato richiesto, ovvero basato sulla differenza fra l’importo della retta (€. 2.580,00 mensili) e la situazione certificata dall’I.S.E.E. personale della madre (€.628,21 mensili).”

“Ciò, con decorrenza dal giugno 2010 e fino al gennaio 2015, cioè, fino al giorno del decesso della madre, avvenuto in costanza di ricovero (9 gennaio 2015)”.

 

Cosa hanno imposto le sentenze al Comune di Legnano ?

“E’ stata riconosciuta l’illegittimità degli articoli 1 e 2 del regolamento comunale n.42/1991, rubricato <Criteri e modalità per la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, a favore di soggetti in stato di bisogno>.

“Infatti, è stato sancito dalle sentenze che questo regolamento, essendo stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1991, con l’avvento della normativa statale dell’ I.S.E.E., non può più costituire un legittimo riferimento amministrativo per la concessione dei contributi o integrazione delle rette.”

I figli della signora ricoverata nella R.S.A. sono stati finalmente risarciti ?

No, finora no, che io sappia”. “Ma, è sperabile che il risarcimento avvenga a breve, senza ulteriori ingiustificate, tergiversazioni” .

Un’ultima domanda: il Comune di Legnano sta applicando la normativa I.S.E.E. ?

“Non mi risulta che la stia applicando. Evinco la attuale non applicazione della normativa I.S.E.E. dalla più recente determinazione del Dirigente del Comune di Legnano (servizi alla persona) n. 238 del 21 dicembre 2018, rubricata <Anziani e disabili ricoverati in strutture residenziali e diurne con onere a parziale o totale carico del Comune. Impegno di spesa per il primo quadrimestre anno 2019>”.

“Ebbene, la parte dispositiva di  questo atto, al paragrafo 7) viene riportata la seguente dizione: < (il Comune determina di…) 7) dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione del C.C. 14 marzo 1991, n.42, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di soggetti in stato di bisogno ai sensi dell’art. 12 della legge 241/90.”

“Da questo atto amministrativo, appare chiaramente l’intenzione dell’amministrazione comunale di non tener conto dell’esito delle cinque sentenze avverse di cui si tratta, pronunciate dagli organi della Giustizia Amministrativa.”

(Walter Fossati, 14 gennaio 2019)