1. le decisioni concernenti la misura dell’intervento comunale riguardo alle spese delle prestazioni sociosanitarie e sociali rese in favore dei disabili debbono essere prese avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente;
  2. l’amministrazione – una volta appurato, applicando i criteri ISEE, che il diritto incomprimibile alle prestazioni sociosanitarie del disabile può essere garantito solo grazie al suo intervento economico – non può negare tale intervento invocando generiche esigenze di bilancio, essendo anzi la stessa tenuta ad adeguare il proprio bilancio al fine di soddisfare tale diritto, salva la dimostrazione dell'assoluta concreta impossibilità di far fronte al suddetto impegno finanziario
    (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2020, n. 6926);