Le considerazioni del Prof. Walter Fossati sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 del 19 ottobre 2016

Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 del 19 ottobre 2016,

depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016

c o n s i d e r a z i o n i

  

1.- il richiamo della sentenza n. 275/2016

La Corte Costituzionale si è espressa nel merito della Legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, così come è stata modificata dalla Legge Regionale 26 aprile 2004, n. 15.

Il punto censurato dalla sentenza  in questione è la subordinazione contenuta nella Legge del contributo regionale del 50% sul costo del   trasporto scolastico delle persone con disabilità alla disponibilità finanziaria annuale del bilancio regionale.

Infatti la Legge Regionale contiene l’inciso “…nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa…”.

Ebbene, la  Corte ha sancito l’illegittimità di tale inciso.

Quindi, il diritto allo studio delle persone con disabilità (Cost., art 38, terzo comma, “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”) non deve essere condizionato dalle disponibilità di bilancio.

 

2.- I Comuni e le prestazioni sociali agevolate

Noi, con le nostre associazioni, ci occupiamo delle persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia (anziani, malati cronici non autosufficienti, con sofferenza psichica…), che hanno diritto alle prestazioni sociali agevolate.

La Costituzione, all’art. 117, secondo comma, lettera m) stabilisce che le  prestazioni (concernenti i diritti civili e sociali) devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.

In questa materia, lo Stato ha legislazione esclusiva, ovvero compete allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazioni.

Infatti, il legislatore statale a ciò ha provveduto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  5 dicembre 2013, n.159,  ovvero con la normativa dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E..

L’articolo 2, comma 1, del citato Decreto recita che  l’I.S.E.E. costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, sia ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, sia per la definizione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni stesse.

Avviene di frequente che, mediante la documentazione dell’ I.S.E.E., le persone necessitanti di ricovero stabile presso strutture residenziali, dimostrino di essere in grado di pagare solo una parte della retta.

In tali casi, il legislatore statale ha posto in capo ai Comuni di provenienza delle persone l’obbligo di integrare la retta (Legge  8 novembre 2000, n. 328, art. 6, quarto comma).

Sta di fatto che, a tale obbligo, i Comuni facciano di tutto per sottrarsi.

Non adeguano il bilancio agli impegni di spesa derivanti dall’integrazione delle rette. Asseriscono di non avere le risorse adeguate.

Derubricano ad “anticipazione” quanto è dovuto al cittadino beneficiario, con conseguente titolo di rivalersi sulla futura eredità…

 

3.- La traslazione del principio sancito dalla sentenza n. 275/2016 alle prestazioni sociali agevolate

La sentenza sancisce un principio: l’incomprimibilità del diritto allo studio.

La sentenza afferma che “… è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio del bilancio a condizionarne la doverosa erogazione…”

Dal nostro punto di vista, possiamo affermare pure l’incomprimibilità del diritto alle prestazioni sociali agevolate.

La sentenza sancisce l’incomprimibilità del diritto allo studio delle persone disabili, in quanto attuativo dell’art.38 della Costituzione.

Parimenti, esiste l’evidente ragione per affermare l’incomprimibilità delle prestazioni sociali agevolate a favore delle persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, in quanto attuativo dell’art.117 della Costituzione.

I Livelli Essenziali delle prestazioni sociali agevolate (D.P.C.M. 159/2013)  si integrano nel dettato costituzionale (Cost. art.117), nello stesso modo in cui il trasporto  per il diritto allo studio (Legge della Regione Abruzzo n. 78/1978 e s.m.i.) si integra nella Costituzione (Cost. art.38).

 

4.- Il nostro messaggio ai Comuni

La sentenza n. 275/2016 della Corte Costituzionale  offre alle nostre associazioni un messaggio  nuovo da socializzare  con gli amministratori e  con i  funzionari dei Comuni.

Con gli amministratori dei Comuni dobbiamo insistere sulla priorità degli atti amministrativi di tutela dei diritti delle persone con disabilità, rispetto ad altri atti non altrettanto fondamentali, per quanto necessari (la cordonatura dei marciapiedi…).

Per l’attuazione degli atti fondamentali del Comune, il messaggio da inviare ai funzionari è la predisposizione del bilancio comunale con le appostazioni finanziarie adeguate a tale scopo.

 

(Walter Fossati, 4 gennaio 2017)