Nuova sentenza del Tar di Milano e commento del consigliere MTD Paola Bernuzzi

Il TAR per la Lombardia con la Sentenza 00697 depositata in data 23/03/2013 cancella definitivamente il famigerato articolo 21 del  già sospeso Regolamenti ISEE del Comune di  Vimodrone e lo condanna  al pagamento delle spese processuali pari a € 4000,00 oltre IVA e CPA

Di seguito il commento della dott.ssa Paola Bernuzzi consigliere del MTD

 

-- Nella sentenza  proposta Il Comune di Vimodrone è stato condannato dal TAR ,perché disattendeva il DPCM 159/2013  nei confronti di un disabile, includendo nel proprio Regolamento questa dicitura : per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale" che prevede all'art. n. 21 comma 14 `L'intervento del Comune ha luogo solo nel caso in cui il richiedente non sia titolare di depositi bancari e/ o postali e assicurativi, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti; che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio dell'onere del ricovero. Solo a esaurimento di tali importi o al raggiungimento della cifra non superiore a €  5.000,00, il Comune si riserva di valutare l'ammissibilità della domanda.”

L’ amministratore di sostegno e i familiari sono stati costretti ad adire ad un Tribunale per veder riconosciuti i propri diritti , con il conseguente  esborso di soldi e  quant’altro

Il Tribunale in tale contesto ha condannato il comune  eccependo : Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 10 della 1. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della 1. n. 328/2000. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13della l.r. n. 3/2008 e delle Circolari regionali 29/07/2005 n. 34 e 25/10/2005 n. 48. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il mio Commento a questa sentenza è :

  • Una Commissione avrà deliberato quello scempio di regolamento disattendo la normativa vigente
  • Un  funzionario specifico avrà provveduto a formulare un preciso provvedimento di diniego  in base alla legge 241/90 in merito alle  istanze mosse dai familiari della persona in questione, per  quanto riguarda il pagamento delle somme non dovute.

L’applicazione del’istituto  dell’autotutela  amministrativa, in tale contesto era un atto dovuto, sia dalla parte politica che ha deliberato il regolamento, sia dalla parte amministrativa che “ da vita ai provvedimenti” consequenziali  in forza della  separazione dei poteri “

Sia la compagine politica, sia quella amministrativa presente in detto Comune hanno  aggravato il procedimento su false applicazioni della legge,  tanto da costringere i familiari a ricorrere ad un tribunale amministrativo per vedere  riconoscere un proprio diritto, a livello di procedura civile l’assimilerei alla lite temeraria ex art 96

Posto quanto sopra il messaggio per il legislatore , è che deve  “pagare” per queste negligenze non l’amministrazione quale Entità fisica , che poi  i costi processuali si  abbattono  sempre sul cittadino , ma chi in presenza di un Regolamento illegittimo non si è preso neppure  la briga di analizzarlo nel merito

Ecco perché auspico una riforma della P.A con contestuale revisione dell’art. 28 della Costituzione , non deve rispondere lo Stato in via solidale con il funzionario  per il ristoro cagionato alla parte lesa per la responsabilità civile , deve rispondere solo il funzionario pignorandogli  , nel rispetto dell’art. 38 della Costituzione lo  stipendio e magari il TFR.

Se si adottasse queste metodo tanta “tracotanza” sparirebbe dall’apparato pubblico e chi “serve lo Stato deve imparare a servire la collettività mettendo a disposizione il massimo della loro professionalità non procurando solo grattacapi alle persone.