In sintesi il Comune, oltre all'elusione della normativa ISEE (DPCM 159/2013 così come modificato dalla legge 89/2016) e del proprio regolamento, negava al Disabile la concreta compartecipazione alla copertura del costo del servizio, di fatto lasciando ai parenti l'obbligo di intervenire.

L'onere complessivo del ricovero ammonta a circa € 48.000 mentre il Disabile ha un ISEE  pari ad  € 0,00.

Il Comune  ricorrendo al solito espediente "equilibri di bilancio" giustificava la propria condotta coprendo solo in modo parziale la retta di ricovero.

Molto significativo il richiamo riportato nelle motivazioni della sentenza " Il Comune ha l’obbligo di rideterminarsi facendo applicazione del DPCM 159/2013 e del proprio Regolamento ISEE, conducendo una puntuale istruttoria in contraddittorio con i ricorrenti"