Le figlie del signor M.L. hanno presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Roma contro L’A.S.L. di Roma RM B, contro il Comune di Roma Capitale, nonché contro l’ ente gestore della R.S.A. “Italian Hospital Croup s.p.a.”.

Con il ricorso, esse hanno chiesto il rimborso della retta di ricovero del padre nella R.S.A. di Guidonia Montecelio, dove il padre era stato ricoverato nell’anno 2011, in quanto era affetto dalla malattia di Alzheimer.

La retta era stata versata dalle figlie, all’atto del ricovero del padre (1° giugno 2011),  fino al suo decesso,  che è avvenuto il giorno 14 ottobre 2016.

A questo proposito, le figlie avevano sottoscritto il contratto di ingresso, imposto dall’ente gestore della R.S.A. (“dichiarazione di impegno”).

Così, nel ricorso, è stato chiesto il rimborso  di quanto era stato versato dalle figlie, pari a €. 51.172,00, oltre agli interessi.

Il giudice del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1280/2018, del 13 giugno scorso, ha preso in attenta considerazione la gravità della patologia del padre (Alzheimer).

Con il suo pronunciamento, il giudice ha dato ragione alle figlie.

Con  la sua sentenza  ha disposto, per intero, il rimborso richiesto, dichiarando nullo (privo di validità in radice) l’atto di impegno sottoscritto dalle figlie per il pagamento della retta.

Il giudice, nella parte motivazionale della sentenza, citando una pluralità di autorevoli pronunciamenti giurisprudenziali, sostiene che nelle R.S.A.  vengono erogate prestazioni socio-assistenziali.

Prestazioni che vengono erogate in stretta connessione con quelle sanitarie, per cui l’attività erogata complessivamente è da considerarsi di “rilievo sanitario”, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella sentenza vengono richiamati i principi ispiratori della tutela della salute, che si ritrovano, in forma consonante, nei documenti dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, nella  Carta Sociale Europea, promossa dal Consiglio d’Europa, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Il giudice sostiene che i principi di queste organizzazioni internazionali non debbono essere ignorati, perché vi si evince la concreta prospettiva di un impegno sempre maggiore alla protezione della sanità pubblica, declinata nei suoi differenti ambiti.

Cosi che si possano raggiungere parametri elevati di qualità delle prestazioni, facendo rientrare in tali parametri anche quello relativo alle spese derivanti dalla cura delle persone  ricoverate nelle strutture residenziali protette (R.S.A.), come sono le persone affette da disturbi psichiatrici ed, in particolare, dalle persone affette dalla malattia di Alzheimer.

Il giudice prosegue la disamina giuridica soffermandosi, in particolare, su due fonti normative, che, a livello nazionale hanno consentito la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale: la legge n. 833 del 1978 e il D.P.C.M. 8 agosto 1985.

Ciò, per sostenere l’inclusione tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere, nell’ambito delle quali  le prestazioni sono dirette, in forma esclusiva o22776prevalente,  fra l’altro, alla cura e al recupero fisio-psichico delle persone con sofferenza psichica.

Il giudice sottolinea la valenza della sentenza pronunciata dalla Cassazione n. 22776/2016, nel senso che le considerazioni ed i principi  contenuti in tale sentenza, riferiti alle persone con malattia mentale, valgono per la altrettanto grave e radicalmente invalidante patologia di Alzheimer, da cui era affetto il padre delle attrici ricorrenti in giudizio.

Infine, il giudice conclude la parte motivazionale del suo pronunciamento collegandosi alla sentenza n. 4558/2012, emessa dalla Cassazione.

Egli sostiene che le prestazioni eseguite nei confronti del signor M.L. nella R.S.A. di Guidonia Montecelio, gravemente affetto dalla malattia di Alzheimer e sottoposto a terapie continue avevano un carattere sanitario.

A fronte delle quali le prestazioni sanitarie, quelle di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale ed accessorio.

Di conseguenza, il giudice stabilisce che l’importo della retta avrebbe dovuto essere corrisposto dalla A.S.L. RM B alla Italian Hospital Group s.p.a. (ente gestore della R.S.A. in questione), trattandosi di spese riconducibili alle prestazioni del Servizio Sanitario, secondo le previsioni della legge n. 833 del 1978 e del D.P.C.M. 8 agosto 1985, dovute per il ricovero dell’ammalato M.L..

Ricovero che era stato disposto con l’autorizzazione espressa dall’A.S.L. medesima, in data 11 febbraio 2011.

 

Walter Fossati, 07 luglio 2018)