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Alzheimer e rette di ricovero.

Le cure sono sanitarie ed i costi sono a carico dell'Asl. La pronuncia dei Tribunale di Verona.

Con la recente sentenza n. 689 del 21 marzo 2016, il Tribunale di Verona conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di malattia di Alzheimer.

Una signora affetta da demenza di tipo Alzheimer viene ricoverata in una Casa di riposo ed, all’atto dell’inserimento, viene pretesa dal figlio la firma dell’impegno a pagare la retta per l’intero periodo della degenza e qualunque sia l’importo.

La patologia dell’anziana, invalida al 100%, richiede un continuo monitoraggio sanitario accompagnato da terapia farmacologica, applicazione di cateteri, cinture di contenzione, nutrizione per via enterale e somministrazione di ossigeno.

Dopo un iniziale periodo durante il quale il figlio, erroneamente ed ignorando la normativa in materia, provvede al pagamento della retta, si decide di non effettuare più alcun versamento.

La Casa di Riposo chiede ed ottiene allora dal Tribunale l’ingiunzione a carico del figlio per il pagamento delle rette non versate per la madre nonostante l’impegno sottoscritto al momento del ricovero.

Il figlio propone opposizione avanti il Tribunale rilevando che le prestazioni erogate alla madre in quanto “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” dovevano ritenersi interamente a carico del SSN ai sensi dell’art. 3 septies, comma 4, D.Lgs. 502/1992, dell’art. 3, comma 3, DPCM 14.2.2001

La sentenza ha dato ragione al figlio.

Il Tribunale di Verona ripercorre in modo esaustivo la normativa in materia e richiama la ormai nota sentenza della Cassazione n. 4558/2012.

 

In estrema sintesi:


1) le prestazioni svolte a favore di un soggetto affetto da Alzheimer, se sono caratterizzate “da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” nonché “dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali” e dallapreminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza” - tanto che la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario” mettein gioco le condizioni di vita e di sopravvivenza della paziente” - “devono ritenersi prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e sono di competenza esclusiva del SSN;

2) il contratto imposto al parente (o ad un terzo) al fine del ricovero e contenente la clausola di impegno a pagare la retta, è nulloper difetto di causa” in quanto manca del tutto una reale funzione economica intesa come ragione giustificativa del contratto, stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione di una obbligazione a carico del SSN (Cass. n. 4558/2012).


Il Tribunale ha così condannato la Casa di Riposo a restituire al figlio quanto pagato per la retta della madre dal giorno del ricovero, oltre agli interessi ed, ovviamente, alle spese legali.


Verona, 22 marzo 2016                                         Avv. Maria-Luisa Tezza