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R.S.A. in Lombardia: ACCORDO Regione/Sindacati  - Il silenzio sul non rispetto della normativa I.S.E.E.

(commento all'articolo del Corriere della sera del 1° agosto 2017 - "Rette e anziani. Il Pirellone stanzia 10 milioni")

La Giunta Regionale, il 27 luglio scorso, ha sottoscritto un accordo con il Sindacato CGIL CISL UIL della Lombardia e con le  aderenti organizzazioni sindacali dei pensionati.

In base all’accordo, l’ amministrazione regionale erogherà un voucher di 1.000  euro alle persone anziane, malate croniche, ricoverate nelle 650 Residenze Sanitarie Assistenziali – R.S.A..

Ovviamente, il beneficio non riguarderà tutte le 81.350 persone, attualmente ricoverate, ma soltanto  quelle più gravi, in quanto appartenenti alla prima e alla seconda classe SOSIA, nonché le persone malate di Alzheimer.

Avendo la Regione stanziata la somma di 10 milioni di euro, saranno non più di 10.000 le persone beneficiarie; pertanto le altre 71.350 risulteranno escluse dal beneficio.

Sulla peculiarità di questo accordo abbiamo posto alcune domande a Walter Fossati, già docente di Politica Sociale all’E.S.A.E. di Milano.

Qui di seguito, riportiamo l’esito della nostra intervista.

 

Di primo acchito, come valuta il provvedimento della Regione?

Le persone ricoverate devono far fronte a rette particolarmente onerose. Per lo più pagano dalle 60 alle 100 euro, ogni giorno. Tutto ciò che viene fatto per alleviare questo impatto economico è da valutare positivamente.

Quanto incide il voucher sulla  retta  delle persone ricoverate?

Beneficiando del voucher,  le persone ricoverate non pagheranno la retta per 10-12 giorni all’anno. Quindi la parzialità dell’intervento si verifica da un  lato nell’esclusione delle persone appartenenti alle classi meno gravi (dalla terza alla settima classe), anche se pagano una retta pressochè identica a quella delle classi più gravi; dall’altro lato, la parzialità è nell’esiguità dei  10 milioni di stanziamento regionale. Infatti le persone ricoverate, con il concorso residualmente integrato dai Comuni, pagano per le rette 1 miliardo e 300 milioni.

Al di là della esiguità della somma, l’accordo Regione/Sindacato sui 10 milioni di stanziamento per alleviare alle persone malate croniche il peso  delle rette, come si colloca nella “prassi attuale” del ricovero nelle R.S.A.?

L’accordo brilla per due silenzi. Non dice nulla a proposito dell’ISEE e non dice nulla sull’obbligo dei Comuni.

Che rilevanza ha l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. nel momento del ricovero in R.S.A.della persona non autosufficiente?

L’ I.S.E.E. ha rilevanza perché costituisce la prova delle risorse di cui dispone la persona assistita, da mettere a disposizione dell’Ente Gestore della R.S.A., per il pagamento della retta di ricovero.

Che rilevanza hanno i Comuni nel pagamento della retta?

Quando la persona da ricoverare, o è già ricoverata, dimostra con la documentazione I.S.E.E., di non essere in grado di pagare totalmente o parzialmente la retta, I Comuni di provenienza  sono obbligati a pagare/integrare la retta, per conto della persona assistita”

Come interpreta questi due macroscopici silenzi nell’accordo?

I silenzi si interpretano con  uno sguardo su come, oggi, viene attuato il Contratto di Ingresso alla R.S.A.. Ovvero, sul modo in cui l’ Ente Gestore esige il pagamento della retta.

Qual è la prassi nella stipulazione del contratto di ingresso nelle R.S.A.?

L’Ente Gestore, per il pagamento della retta si rivolge alla persona assistita, esigendo che, a suo sostegno, ci sia un garante. Per l’Ente Gestore, che il garante sia un parente o sia una persona esterna alla rete parentale non ha importanza. Ciò che preme all’Ente Gestore è che, ogni mese, sia inviato il bonifico con il corrispettivo della retta.

Il contratto di ingresso, così stipulato, non è conforme alla vigente normativa.

Ma l’Ente Gestore, nella gran parte dei casi, si integra in una Fondazione, una Cooperativa Sociale, una Associazione ONLUS, soggetti dotati di  personalità giuridica di diritto privato. Perché deve rispettare la vigente normativa e non può agire privatisticamente nella stipulazione del contratto di ingresso?

L’Ente Gestore, accreditato e a contratto con la Regione, è un incaricato di pubblico servizio. Deve verificare la situazione economica della persona che chiede di essere ricoverata, basando la  verifica sull’I.S.E.E. dell’assistito, dei figli e del coniuge”

Il Comune, in base alla normativa vigente come deve essere coinvolto?

L’Ente Gestore deve informare il Comune di provenienza della persona, il quale ha l’obbligo di intervenire, laddove sia necessario, con l’integrazione della retta.

Quali sono le conseguenze dell’attuale prassi?

Molti parenti e affini (fratelli, sorelle, cognati, nipoti, generi, nuore…) vengono coinvolti nel pagamento della retta, pur non essendo, in base alla vigente normativa, soggetti di legittimazione passiva.

Con il coinvolgimento di tale soggetti (in veste di garanti), non si pone in essere  ai Comuni l’obbligo dell’integrazione della retta.

Quale ragione può essere addotta nel constatare i silenzi dell’accordo?

Si può pensare che le parti stipulanti l’accordo (Regione/Sindacati), incentrando il provvedimento esclusivamente sul voucher, non vedano nulla di censurabile nell’attuale prassi degli Enti Gestori, pur non essendo rispettosa della normativa vigente.

Ci sono dei pronunciamenti della magistratura su questi argomenti?

Si, particolare qualche centinaio di sentenze emesse dalla magistratura amministrativa, T.A.R. e Consiglio di Stato.

In conclusione, cosa intende suggerire?

Che si cambi registro, intraprendendo il percorso che riporti la prassi del contratto di ingresso al rispetto della normativa vigente, facendo in modo che le  persone assistite e i loro parenti, per l’esercizio dei diritti, non siano costretti a ricorrere soltanto al contenzioso giudiziario.

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Richiami alla normativa e alla letteratura:

-        D.P.C.M. n. 159/2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (in particolare si veda l’art.6, comma 3)

-        D.G.R. n.4702/2015, allegato, pag.59

-        D.G.R. n. 1185/2013, allegato 4, regole di sistema 2014, ambito sociosanitario, paragrafo 3, punto 3.6

-        Legge n. 328/2000, art.6, comma 4

-        D.G.R. n. 3230/2015, art. 2, punto 4

-        Gori C., in Lombardia Sociale, 22 gennaio 2017