Ancora Sentenze favorevoli

Ecco il commento dell'avv. Maria Luisa Tezza

I Comuni non possono pretendere il pagamento da parte dei familiari compresi tra gli obbligati alimentari. Ed infatti obbligato al pagamento, ai sensi del D. Lgs. 109/98, può essere ritenuto solo il soggetto disabile che riceve la prestazione, anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla sua situazione familiare intesa in senso anagrafico.

Il Tar della Lombardia confermando l’orientamento ormai consolidato (tra le tante: Tar Lombardia Milano, Sez. III, 4 luglio 2011 n. 1738; Tar Lombardia Milano, Sez. I, 7 febbraio n. 291) ha così annullato il provvedimento con il quale il Comune comunicava ai genitori di un disabile inserito in un centro diurno (c.d.d.) le tariffe per il servizio mensa e trasporto nonché il regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali che prevedeva la possibilità di rivalersi

sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza del reddito da parte dell’utente.

Avv. Maria-Luisa Tezza