Il TAR per la Lombardia fa chiarezza sui requisiti che devono avere gli Educatori professionali per esercitare la professione.

Nel mese di marzo avevamo pubblicato un approfondimento sulla questione  degli Educatori Professionali con il titolo  INTERROGAZIONE e RISPOSTA con CONSIDERAZIONI DI WALTER FOSSATI.

La questione concerne il doppio  percorso formativo per ottenere il titolo del Educatore Professionale:

  • Nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in  Educatore Professionale (con vari indirizzi: extrascolastico; di comunità; et cet.)  classe di laurea L19 ;
  • Nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con la facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione si consegue la laurea di educatore professionale (classe di laurea SNT 2).

Solo l'Educatore Professionale con la classe di laurea SNT 2 è abilitato  (per legge) a esercitare la propria professione nell'ambito sanitario /sociosanitario ma l'omonimia crea non pochi problemi  e situazioni ambigue nonché delle aspettative da parte dei laureati con classe di laurea L19.

Su segnalazione del MTD l'ufficio del difensore civici regionale si era occupato della questione richiedendo il parere del Ministero della salute. (ecco la lettera del Difensore ed ecco il parere del Ministero).

Con la Sentenza 02295/2014 depositata in segreteria il 01/10/2014 la terza sezione del TAR per la Lombardia-Milano ha fatto ulteriormente chiarezza sulla questione. (ecco la sentenza) .

Nel  2006 con la sentenza 153 la Corte costituzionale si era pronunciata sulla questione dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della regione Piemonte poiché ambigui nel definire i requisiti per l’esercizio della professione di educatore professionale. (ecco la sentenza).

Nelle sentenze in diversi punti si richiama il D. M. 520/98 che ha definito il profilo professionale dell'Educatore Professionale SNT-2. (ecco il D.M. 520)

Ci auguriamo che le regioni e le amministrazioni locali nel definire la modalità di erogare dei servizi sanitari e sociosanitari nonché per l'accreditamento degli stessi tengano conto di questi fatti.