Rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato con la quale Si impone un nuovo concetto di “salute” “non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico.

Ecco il Commento dell'avv. Maria Luisa Tezza

Merita davvero una attenta lettura la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 17/07/2014 n. 4460 sul noto caso di Eluana Englaro.

Il caso è noto all’opinione pubblica: la Regione Lombardia si era rifiutata di mettere a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che permetteva l’alimentazione ed idratazione artificiale di una paziente in stato di coma vegetativo permanente per 17 anni, a seguito di un infortunio stradale.

Nell’affermare l’illegittimità del diniego regionale, la decisione in modo lucidissimo ed ammirabile affronta temi delicati e molto dibattuti in una visione decisamente innovativa.

Si impone un nuovo concetto di “salute” “non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico”). Il paziente da oggetto diviene soggetto di cura da porre al centro del percorso sanitario in attuazione di un imprescindibile alleanza terapeutica. Si impone una concezione soggettiva e dinamica del concreto contenuto del diritto alla salute, espressione del valore personalistico tutelato dalla Costituzione. E’ la cura a dover adattarsi, nei limiti in cui ciò sia scientificamente possibile, ai bisogni del malato. Ne deriva una nuova dimensione della prestazione sanitaria che risponde alle esigenze più profonde di un moderno diritto amministrativo prestazionale, volto all’erogazione cioè di un servizio pubblico fondamentale e di essenziali livelli di assistenza sanitaria.

Richiamando il sapere scientifico, la sentenza chiarisce poi definitivamente che la nutrizione e l’idratazione artificiale costituiscono trattamenti medici e non sono una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare il malato non autosufficiente).

Innovativo anche è il criterio per radicare la giurisdizione del Giudice: va definitivamente superata la teoria diritto soggettivo=Giudice Ordinario/interesse legittimo=Giudice Amministrativo in quanto ciò che rileva è il concreto esercizio del potere pubblico a connotare la correlativa situazione del privato e non viceversa. Sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice Amministrativo laddove la P.A. si contrapponga al privato assumendo la veste autoritativa.

Insomma una decisione che a parere della scrivente va a netto vantaggio di quanti tuttora lottano per la tutela della propria salute invocando LEA socio-sanitari ancora inattuati.