ISEE - BUONE NOTIZIE DAL TAR MILANO


Il TAR  per la Lombardia, con la Sentenza 1271/2015, annulla il regolamento del Comune di Cusano Milanino (MI) il quale, non applicando la normativa ISEE,  non concedeva  l'integrazione della retta di ricovero per gli inserimenti residenziali se il ricoverando risulta proprietario o comproprietario di patrimonio mobiliare. Tale regolamento prevedeva che: "l'intervento economico del Comune a sostegno della retta di ricovero poteva essere attivato soltanto a seguito dell'utilizzo del patrimonio mobiliare a copertura della retta fino alla riduzione dello stesso a € 2.600,00".

 

Il TAR ha condannato, inoltre, il Comune di Cusano Milanino  al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Sono tanti i Comuni che aggirando la normativa ISEE  applicano regolamenti similari.

Ci auspichiamo che tali comuni rivedano i propri regolamenti visto che nel nuovo ISEE L’art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013,  senza lasciare spazio a interpretazioni di sorta, precisa che: "L'ISEE  e'  lo  strumento  di  valutazione,  attraverso  criteri unificati,  della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono prestazioni sociali agevolate.  La  determinazione  e  l'applicazione dell'indicatore  ai  fini  dell'accesso  alle   prestazioni   sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al  costo delle  medesime,  costituisce  livello  essenziale   delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m), della Costituzione … ,

In relazione a tipologie di  prestazioni  che  per   la  loro  natura  lo rendano necessario e ove non diversamente  disciplinato  in  sede  di definizione dei livelli essenziali relativi alle  medesime  tipologie di  prestazioni,  gli  enti  erogatori  possono  prevedere,   accanto all'ISEE,  criteri  ulteriori  di  selezione  volti  ad  identificare specifiche platee di beneficiari,  tenuto  conto  delle  disposizioni regionali in materia e delle  attribuzioni  regionali  specificamente dettate in tema di servizi  sociali  e  socio-sanitari".

Proprio in quanto livello essenziale, come ben rilevato dal TAR Lazio nelle sentenze 2458/2015, 2454/2015 e 2459/2015 “non è .. prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o “alternativi” all’Isee… ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE”.