LE ASL HANNO L'OBBLIGO DI GARANTIRE LA CONTINUITA' TERAPEUTICA DI TUTTI GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI

Lo conferma la sentenza n. 3806 del Consiglio di Stato, depositata in data 03 agosto 2015, la quale stabilisce in modo inequivocabile che le ASL hanno l'obbligo di garantire la continuità terapeutica di tutti gli anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati nelle Rsa, salvo volontaria decisione contraria dell'infermo o della persona che lo rappresenta.

La sentenza fa specifico riferimento alla legge regionale della Puglia, ma i principi richiamati sono comunque garantiti  dalle disposizioni nazionali in vigore che  impongono detta continuità e non prevedono la possibilità di ricoveri con scadenza stabilita preventivamente, in virtù della Legge n. 833/1978 e Lea, Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002.