Incoraggiante Sentenza del Consiglio d Stato

Con la Sentenza 04742 depositata, il 13/10/2015 il Consiglio d Stato ribadisce che la facoltà per gli enti erogatori di prevedere “accanto “ all’ISEE “ ulteriori criteri di selezione dei beneficiari”, non significa che tali criteri,  possano, comunque, sovrapporsi ai criteri  fissati dalla normativa primaria che concorrono al computo dell’ISEE.

Il commento dell’avv. Maria Luisa Tezza

Il Consiglio di Stato conferma il proprio ormai granitico orientamento in base al quale la "normativa sull’ISEE è relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale".
Per verificare le condizioni economiche del richiedente prestazioni e servizi sociali,  Regioni e Comuni devono dunque attenersi ai criteri generali dettati dal DPCM 14.02.2001 e dal D.Lgs. n. 109/98 (ora dal dpcm 159/2013).
E' pure vero che gli enti erogatori, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 109/98, possono introdurre nei propri regolamenti "criteri ulteriori di selezione dei beneficiari", ma ciò "accanto"  all'ISEE. Detti criteri non possono pertanto sovrapporsi a quelli che concorrono al computo dell'ISEE in quanto altrimenti si "potrebbe surrettiziamente eludere e modificare i criteri fissati dalla normativa primaria con la conseguente violazione della normativa volta a garantire l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sul territorio nazionale ( CdS n.1601/2012 e n. 1607/2011).