UNA SENTENZA ESEMPLARE DEL TAR LOMBARDIA-MILANO

Con  l'ESEMPLARE  sentenza n 01631 del 08/09/2016 il TAR per la Lombardia   condanna il Comune di Merlino al pagamento delle spese processuali per € 7.000 oltre IVA e CPA,  annullando  i regolamenti del Comune  concernenti la compartecipazione dell'Ente alla copertura delle rette RSD nelle part in cui determinano il reddito del disabile  in modo diverso da quello stabilito dalla normativa  del nuovo ISEE.

Con questa sentenza il TAR accoglie il ricorso del padre, di un disabile ricoverato in un RSD, volto ad ottenere la compartecipazione comunale al pagamento della retta, cosi come stabilita dalla normativa statale e regionale.

 

Il TAR ha stabilito che in seguito all'approvazione del nuovo ISEE (ex DPCM 159 del del 5 dicembre 2013) è obbligatorio  applicare la relativa disciplina (per determinare la retta a carico del di sabile). In particolare nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto (art. 6 del DPCM) è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

I giudici in modo inequivocabile  hanno  affermato  che :

  • Nessun potere è attribuito al Comune di determinare un reddito diverso da quello stabilito mediante ISEE. Come chiarito dal Tar Lazio sez. I, con tre sentenze del 11 febbraio 2015, nn. 2454, 2458 e 2459 ha l’esistenza in un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori (che nella maggior parte dei casi sono Comuni) abbiano la facoltà di prevedere criteri «“paralleli” o “alternativi” all'ISEE», avendo essi unicamente «la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l'ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva […] la “valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”»;

  • nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabile
  • la quota di compartecipazione comunale non può essere determinata in relazione alle fasce di ISEE, essendo obbligo del Comune di integrare totalmente la retta per la parte della spesa non coperta dall'ISEE;
  • i comuni hanno il potere di definire una quota di compartecipazione del privato in relazione ai valori ISEE stabilendo comunque una soglia ISEE al di sotto della quale si è esonerati dal pagamento ai sensi della DGR n.X/3230 del 6 marzo 2015.

  • non è consentito di determinare il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dall'ISEE

  • non è consentito  individuare i soggetti tenuti a compartecipare alla spesa in modo diverso dalla normativa nazionale sopravvenuta.
  • a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato e della pubblicazione della legge 89/2016, di conversione in legge del decreto legge 42/2016, il quadro normativo si è evoluto, con effetto retroattivo

Ci auguriamo che questa sentenza sia di monito per tutti quei Comuni che eludendo la normativa ISEE (ex DPCM 159/2013 cosi come modificato dalla legge 89/2016) non compartecipano correttamente alla copertura delle rette delle strutture residenziali  RSD RSA etc destinati al ricovero dei propri cittadini disabili e/o anziani non autosufficienti.

I nostri complimenti all'Avv. Francesco Trebeschi che da anni, a fianco dei disabili e anziani non autosufficienti, combatte in difesa dei loro diritti.