ISTRUTTIVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

 

il Consiglio di Stato  con la Sentenza 00046/2017 ha disposto il risarcimento ai  figli di una  persona  ricoverata in  R.S.A.: ancora soccombente il Comune di Legnano


Intervista al Prof Walter Fossati

Il Comune di Legnano, con il suo ricorso presentato in data 22 febbraio 2014 avanti il Consiglio di Stato, ha inteso riformare, a suo favore,  la sentenza avversa n. 1786/2013,  emessa, in primo grado di giudizio, dal T.A.R. per la Lombardia.

Il Comune ha messo in rilievo ben sette motivi di censura alla sentenza del TAR; essi sono stati presi in attento esame  dal Consiglio di Stato,  che si è pronunciato con la sentenza N. 46/2017 del 20 dicembre 2016.

Così, nella sentenza, tutti i motivi di censura mossi dal Comune sono stati ritenuti infondati e sono stati respinti.

Il Consiglio di Stato,  in tal modo, ha confermato integralmente il giudizio espresso in primo grado  dal TAR. di Milano.

Ora, ricordiamo che questo contenzioso giudiziario, fino ad certo punto, è già stato presentato sul nostro sito.

Ciò, mediante l’ intervista del gennaio 2016 a Walter Fossati, presidente del Centro per il Diritto alla Salute di Legnano, recante  il titolo ”Per una persona in R.S.A.: inottemperanza del Comune di Legnano; il T.A.R. di Milano:<Devi eseguire la sentenza>(nominato un commissario ad acta)”.

Pertanto, sembra utile che si riveda l’intervista dello scorso anno e, comunque, gli antefatti del giudizio possono essere, in estrema sintesi, così, ricordati.

a) La signora anziana era affetta dal morbo di Alzheimer, era residente in Legnano, era stata ricoverata in una R.S.A a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

b) Per il pagamento della retta, i figli avevano presentato l’IS.E.E. della madre; ciò, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 (questa era la normativa dello Stato, allora vigente) e chiedevano al Comune di integrarla.

c) L’obbligo del Comune di integrazione della retta non veniva ottemperato, nonostante il pronunciamento in tal senso espresso dal T.A.R..

d) Il Comune non rendeva esecutiva la sentenza del T.A.R. e la impugnava, come si è detto, avanti il Consiglio di Stato.

Per un commento della Sentenza N. 46/2017 del Consiglio di Stato, abbiamo, nuovamente, intervistato Walter Fossati, che, dall’inizio, possiede tutti gli elementi conoscitivi della vertenza giudiziaria, fino a quest’ultimo esito.

 

Come valuta quest’ultima sentenza del Consiglio di Stato

Fra gli aderenti all’ associazione Senza Limiti (coinvolta nella vertenza) e fra i volontari del Centro per il Diritto alla Salute, che opera nel territorio di Legnano, la soddisfazione è stata massima per l’esito conseguito in questo lungo, difficile e delicato giudizio.

A seguito della sentenza, quale sarà il riscontro economico per i figli della signora ricoverata nella R.S.A.

Il Comune,  secondo il parametro dell’I.S.E.E. vigente al momento dell’implementazione della causa, corrisponderà ora ai figli le somme da loro sborsate per coprire la quota di compartecipazione della retta non corrisposta allora dal Comune stesso, fino al decesso della madre.

Ci vuole dire se nella parte motivazionale della sentenza vi sono dei contenuti di particolare rilievo giuridico

L’appello del Comune di Legnano al Consiglio di Stato e stato basato su sette censure  alla sentenza espressa in primo grado di giudizio dal T.A.R. di Milano. Il Consiglio di Stato, nella parte motivazionale della sua sentenza, ha esaminato puntualmente, una per una, le censure. Soltanto la settima ed ultima censura assume un particolare rilievo.

Qual è la questione posta in essere con l’ultima censura

Essa riguarda la struttura presso la quale disporre i ricovero della persona in stato di bisogno.

Qual è, sull’argomento, la posizione del Comune

Il Comune ha sostenuto la tesi in base alla quale la struttura, per ovvie ragioni di carattere economico, non può essere autonomamente decisa dalla persona ricoveranda, bensì di comune accordo con il Comune stesso, nell’ambito delle strutture con lui convenzionate.

Come è stata respinta dal Consiglio di Stato la posizione del Comune

La posizione del Comune è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato, in quanto è contrastante con la legislazione nazionale. A questo proposito, la legge N. 328 dell’ anno 2000, all’art.6, comma 4, prevede la sola previa informazione della persona ricoveranda al Comune.

La posizione del Comune è stata ritenuta illegittima anche a livello della legislazione regionale lombarda. La Regione, mediante la sua legge N 3 dell’anno 2008, agli artt.2 e 7, garantisce la libertà di scelta dell’assistito, salvo il limite dell’appropriatezza.

Appropriatezza che, nel caso che ci riguarda, dice il Consiglio di Stato, è stata valutata  dalla persona ricoveranda al momento del suo inserimento nella R.S.A. e confermata dalla competente A.S.L.,sulla base della classificazione SOSIA, introdotta con la D.G.R. N.7435 dell’anno 2012.

In buona sostanza, il Consiglio di Stato, su questo argomento, conclude asserendo che l’appropriatezza del ricovero compete all’autorità sanitaria e non può essere messa in discussione dal Comune, chiamato, ex-lege, all’integrazione della retta.

In quest’ ultima censura   è compresa anche la questione della compatibilità dell’integrazione della retta con le disponibilità del bilancio comunale

Si, è vero, il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, in questo stesso punto della parte motivazionale, si sofferma anche sull’aspetto della erogabilità del contributo comunale.

La sentenza asserisce che l’integrazione della retta deve tener conto delle esigenze finanziarie del Comune, ma questa ragione non deve assurgere a fattore condizionante addirittura il ricovero dell’assistito. Questa ragione (la disponibilità del bilancio comunale) non può totalmente annullare il nucleo irriducibile del fondamentale diritto all’assistenza, che spetta alla persona bisognosa di ricovero stabile presso strutture residenziali.