L'APPLICAZIONE DELL'ISEE - UN CASO DA RACCONTARE

Recentemente ci è stato segnalato che il Comune di Milano, per pagare l'integrazione delle rette RSA degli ospiti/pazienti, si fa dare la delega per incamerare tutte le pensioni dei ricoverati (compreso l'accompagnamento) pagando poi direttamente la retta alla struttura.

Tale atteggiamento è estremamente scorretto, in quanto la retta a carico dell'utente dovrebbe essere contenuta nell'ISEE, lo dice l'Ordinanza 00688/2017 del TAR per la Lombardia – Milano.

Di più all'inizio di quest'anno con la Sentenza 00094/2018 il TAR ha accolto in parte il ricorso presentato contro il Comune di Milano, poiché il regolamento comunale non applicava integralmente i criteri stabiliti dall'ISEE.  

Il TAR, richiamando l’art. 5 del D.L.  2011 n. 201 istitutivo dell’indicatore ISEE, sottolinea: “La norma, infatti, come chiarito che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è determinato “al fine di adottare una definizione di reddito disponibile”, con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale o comunque rientranti nell’ambito della disciplina dell’ISEE.” 

Tra le motivazioni della sentenza si legge inoltre "Deve quindi respingersi la tesi comunale secondo la quale il Comune avrebbe il potere di dettare criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ISEE …...".

Dunque se l'ISEE è il reddito disponibile è pacifico che la retta a carico dell'utente debba per forza essere contenuta nei limiti del reddito disponibile, cosi come aveva già stabilito la su richiamata ordinanza.

Per chi non sapesse, infatti, è utile ricordare che l'ISEE non include l'indennità di l'accompagnamento e mediamente corrisponde al 60/70% dei redditi percepiti.    

In seguito alla revoca della delega, da parte di un ADS, il Comune prendendo atto del fatto, scrive "Si precisa che le condizioni del ricovero sono: versamento delle pensioni al Comune di Milano e che l'importo calcolato sull'ISEE non è la sommatoria delle pensioni percepite ma l'indicatore della situazione economica equivalente. "Si precisa che la S.V. dopo la revoca dell'atto di delega, dovrà provvedere ad effettuare mensilmente, i versamenti relativi alle pensioni intestate alla Sig.ra Xxxxx Yyyyy, detraendo la quota fissa mensile spettante per le Sue spese personali pari a € 120,00 ed il 50% della tredicesima mensilità."

Di fatto nonostante la Sentenza del TAR, il Comune di Milano si comporta come nulla fosse accaduto e pretende di incamerare tutte le pensioni degli assistiti (compresso l’indennità d’accompagnamenti).

È triste quando sono le istituzioni ad aggirare la legge, ovviamente rimanendo immuni.

Durante la recente riunione, del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a rilevanza regionale, "Senza Limiti", svoltasi a Legnano il 25 settembre scorso, sono stati approfonditi i vari temi riguardanti l'ISEE e la non Autosufficienza.

"Senza Limiti" è formazione sociale “mista”, di secondo livello, i cui aderenti non sono soltanto alcune Onlus di primo livello, che agiscono in vari territori della nostra Regione, ma anche gruppi spontanei, comitati e persone singole, quali espressioni del volontariato locale.

Nell’incontro, è stato analizzato uno degli argomenti che, ormai da tempo, sono dibattuti nell’area delle tutele delle persone con disabilità grave e delle persone anziane, malate croniche, non autosufficienti.

Persone che, per la loro mancanza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani, hanno bisogno di una protezione a ciclo continuativo nelle residenze sanitarie assistenziali.

Protezione che mantiene tutt’ora i tratti di attualità problematica.

 Tanto sotto il profilo dell’impegno economico, quanto per il mantenimento di un livello di vita dignitosa.

Attualità problematica che queste due tipologie di persone vivono nelle relazioni con gli Enti Gestori delle strutture protette, con le Amministrazioni Comunali, nonché nelle relazioni familiari e parentali.

L’argomento, nell’incontro del 25 settembre scorso è stato introdotto da una comunicazione di Walter Fossati, già docente E.S.A.E. di politiche sociali, presidente del Centro per il Diritto alla Salute, operante del territorio dall’A.S.S.T. Ovest Milanese (Legnano/Magenta).

Fossati ha cortesemente accettato di rispondere ad alcune nostre domande, che, qui di seguito, riportiamo.

 

Quale significato assumono i servizi residenziali per le persone con disabilità grave e per le persone anziane, non autosufficienti, malate croniche?

Per la gravità e la complessità della loro condizione esistenziale, per la carenza o, addirittura, per la nullità della loro autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita, queste persone hanno bisogno di un sostegno continuativo. I servizi residenziali sociosanitari sono in grado di dare delle risposte ai loro bisogni. Nella nostra Regione questi servizi vengono diversamente denominati. Si tratta delle Residenze Sanitarie Assistenziali – R.S.A., per le persone anziane; Residenze Sociosanitarie per Disabili. R.S.D. ,per le persone con disabilità grave; Centri Socio Sanitari –C.S.S., per le persone con disabilità prive del sostegno familiare.

Nello scenario giuridico questi servizi come sono considerati?

La Costituzione fa rientrare questi servizi nei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (Cost., art.117, comma 2, lettera m).

Dunque, questi servizi rientrano nel sistema sociosanitario regionale. Ma la loro fruizione per le persone è gratuita o è onerosa?

Il ricovero comporta un costo. Il servizio, in genere, è oneroso anche per le persone che intendono fruire dei servizi semi-residenziali, variamente denominati, a seconda della gravità e della complessità dei bisogni delle persone. Si tratta dei Servizi per la Formazione dell’Autonomia – S.F.A.; Centri Socio Educativi – C.S.E.; Centri Diurni per Disabili gravi – C.D.D.; Centri Diurni Integrati – C.D.I. per persone anziane non autosufficienti. 

L’onere del ricovero o della fruizione del servizio è regolato dalla normativa?

Sì, il costo del ricovero o della fruizione è regolato dalla normativa dello Stato. Attualmente, la normativa in vigore è dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. n. 159/2013, che è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

Qual è l’essenza di questa norma, che rende oneroso il ricovero o la fruizione dei servizi sociosanitari?

Le persone sono tenute a compartecipare al costo dei servizi residenziali o semi-residenziali, in base alla prova dei mezzi di cui dispongono; prova che viene rilevata in modo uniforme, con criteri unificati, su tutto il territorio nazionale, con la certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E..

Come prova dei mezzi, è attendibile l’I.S.E.E.?

L’I.S.E.E. è una certificazione che solo per una parte viene compilata dalla persona interessata (Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U.) ma, per altre parti, viene compendiata dall’I.N.P.S., con il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, è da ritenere veritiera.

L’applicazione della normativa I.S.E.E. è discrezionale o vincolativa?

Il D.P.C.M. n. 159/2013 sancisce, all’articolo 2, che l’I.S.E.E. costituisce un Livello Essenziale di Assistenza- L.E.A., sia sotto il profilo dell’accesso della persona al servizio, sia per quanto attiene alla compartecipazione della persona stessa al relativo costo. Questa normativa non è discrezionale, ma è vincolativa.

Dunque, stabilita l’onerosità del servizio per la persona ricoverata / fruitrice del servizio, in che consiste l’agevolazione?

Per i servizi residenziali, l’agevolazione si applica nei confronti delle persone la cui risultanza dell’I.S.E.E. sia tale da non essere in grado di pagare per intero l’importo della retta. In questi casi, la normativa dello Stato (Legge n. 328/2000, art.6, comma 4) prevede l’obbligo per il Comune di residenza della persona assistita di intervenire con l’integrazione della retta.

Per i servizi semi-residenziali si da luogo all’agevolazione in quanto l’entità della compartecipazione della persona al costo del servizio è posta progressivamente in relazione alla sua situazione economica, certificata dall’ISEE, secondo la formula della progressione lineare.

La normativa dell’I.S.E.E. come è stata recepita dai Comuni?

I Comuni si sono coordinati nei rispettivi Ambiti Territoriale/Piani di Zona. Sulla base di un testo prototipo, predisposto dalla Regione e dall’A.N.C.I, essi hanno elaborato un regolamento in materia di I.S.E.E., che è stato adottato poi da ciascun Consiglio Comunale.

Nel regolamento I.S.E.E. i parametri della progressione lineare (tariffa minima da applicare con I.S.E.E. minima e tariffa massima da applicare con I.S.E.E. massima), per la compartecipazione della persona al costo dei servizi semi-residenziali, è previsto che vengano aggiornati, con cadenza annuale, mediante una determinazione della Giunta Comunale.

Con la certificazione I.S.E.E., come viene coinvolta la situazione economica dei familiari?

Per le persone anziane, malate croniche, non autosufficienti, la certificazione I.S.E.E. è basata sulla situazione economica della persona assistita, su quella del coniuge, nonché su quella dei figli (anche se appartengono ad un nucleo familiare diverso da quello del genitore assistito).

Mentre, per le persone con disabilità, qualora non vi siano (come nella stragrande maggioranza dei casi) né il coniuge, né i figli, la situazione economica presa in considerazione dall’I.S.E.E. è quella della sola persona assistita (I.S.E.E. “ristretto” o I.S.E.E. “sociosanitario”, D.P.C.M. n. 159/2013, art.6).          

Gli Enti Gestori dei servizi residenziali e semi-residenziali sono tenuti al rispetto della normativa I.S.E.E.?

Gli Enti Gestori sono, per lo più, soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato (Cooperative sociali, fondazioni, associazioni…). In relazione a ciò, si potrebbe pensare che la fonte giuridica del loro comportamento sia il diritto privato. Sta di fatto, che essi svolgono la loro funzione in regime di accreditamento istituzionale con la Regione.  Quindi, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono tenuti al rispetto della normativa dettata dalla Regione e dallo Stato.

Di fatto, come si comportano gli Enti Gestori dei servizi?

La situazione peggiore in assoluto si verifica nell’area delle persone anziane malate croniche. Molti Enti Gestori di R.S.A. accreditate fanno stipulare il contratto di ingresso alle persone assistite e ai loro parenti prescindendo dalla normativa I.S.E.E.

I Comuni applicano il regolamento sulla normativa I.S.E.E.?

La normativa I.S.E.E., nella quasi totalità dei Comuni non viene tradotta operativamente. Anche quando la certificazione I.S.E.E. viene presentata dalla persona assistita in Comune per l’integrazione della retta, i Servizi Sociali attuano la pratica istruttoria come se l’I.S.E.E. non esistesse. Chiedono ai familiari di mettere in luce il loro reddito…vogliono conoscere la consistenza del loro conto corrente in banca…antepongono all’istanza di integrazione comunale della retta l’utilizzo della liquidità del conto corrente…chiedono che venga messo a reddito il patrimonio immobiliare (che venga venduto o affittato) per far fronte al pagamento della retta di ricovero…

Quindi, il ritratto che si può fare dell’attuale situazione è assai lontano da una corretta e puntuale applicazione della normativa I.S.E.E. da parte dei Comuni.

Nella situazione attuale, come possono essere tutelati i diritti delle persone fragili?

A livello collettivo, oggi, esiste, potenzialmente, uno spazio pedagogico per le associazioni di categoria, per il ruolo dei rappresentanti/dirigenti nei confronti degli associati, nel far crescere la consapevolezza di ciò che non è accettabile. Ruolo che rimane in ombra, o non viene svolto con la necessaria determinazione.

Peraltro, a livello individuale, oggi, è praticabile la implementazione delle cause legali e giudiziarie, soprattutto avanti la magistratura amministrativa (T.A.R., Consiglio di Stato), le cui sentenze, finora, sono state in buona parte favorevoli alle persone ricorrenti in giudizio, con gli oneri ed i tempi che non sono né lievi, né brevi.

(03 ottobre 2018)