I parenti tenuti agli alimenti non devono pagare!


Ulteriore conferma dal TAR Lombardia/Milano.


Sentenza 1738 depositata in segreteria il 04/07/2011

 

I giudici del TAR hanno addirittura contestato la sentenza del CDS 1706/11 che così si è espresso nei riguardi dei parenti tenuti agli alimenti:

“Il rilievo dato ai soggetti civilmente obbligati non si pone neanche in contrasto con la previsione dell’art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 109/98, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

 

Infatti, la personalità del credito alimentare non è lesa dalle disposizioni dell’impugnato regolamento, che in alcun modo attribuiscono al comune la facoltà di azionare tale credito in luogo del soggetto assistito, limitandosi a dare rilievo alla presenza di un soggetto obbligato agli alimenti. Tale rilievo non costituisce misura illogica, in quanto nell’ambito dell’esigenza di selezionare i soggetti che maggiormente hanno bisogno di assistenza è ragionevole valutare in modo diverso chi ha comunque una fonte di sostentamento, costituita dalla presenza di un obbligato agli alimenti, da chi tale fonte non ha.”

Infatti nella sentenza 1738 i giudici sono stati molto chiari affermando il seguente concetto:


“Insomma, la determinazione amministrativa impugnata, applicativa delle richiamate norme
regolamentari, si basa sulla previsione dell’obbligo dei soggetti tenuti agli alimenti di partecipare alle spese di ricovero del familiare, ma tale previsione contrasta con l’indisponibilità dell’obbligazione alimentare medesima, nonché con la considerazione che la presenza degli obbligati alimentari non può costituire motivo di rifiuto della prestazione sociale in favore del soggetto bisognoso di assistenza, né può assumere rilievo quale criterio di selezione dei beneficiari. In proposto il Collegio non condivide le conclusioni raggiunte da CdS n. 1067/11 e ritiene di dover ribadire il proprio diverso convincimento”.



A. Filibian
Il presidente del MTD

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