Comune  si oppone al Decreto Ingiuntivo ma perde e dovrà pagare anche le spese di giudizio

Una Casa di Riposo nel Vicentino fa inviare dal Tribunale di Vicenza  un decreto ingiuntivo al Comune di residenza di una signora Anziana ricoverata, per recuperare l'integrazioni delle rette non pagate dal Comune.

Ma il Comune si oppone e chiede al Tribunale di revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo.

Con la Sentenza n. 1625/2018 pubblicato 27/06/2918 il  Tribunale ribadisce che l'utente partecipa al pagamento delle rette, in base all' ISEE (e, dunque, nessun rilievo ha né può avere l'obbligazione alimentare): pertanto  il Comune è obbligato ex art. 6, co. 4, L. 328/200 a pagare alla stessa l'ulteriore importo dovuto. A nulla rileva, pertanto, "l’esistenza di familiari tenuti agli obblighi alimentari (art. 433 c.c.) ovvero vincolati in forza di appositi impegni contrattuali stipulati direttamente con la Casa di riposo..., , dovendo essere presa in considerazione esclusivamente la situazione economica dell’assistita ... , la quale, sin dal suo ricovero, versava in stato di bisogno tenuto conto dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (“ISEE”) prodotto in atti ".

Il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo così provvede:

  • accerta e dichiara che il COMUNE è obbligato a pagare alla casa di riposo € 8.876 quale integrazione economica per le rette, previa la disapplicazione de Regolamento del Comune, rigetta l'opposizione e conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale;
  • condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in €4.835 per compenso professionale d'avvocato, oltre le spese generali, iva e cpa come per legge.

Ammirevole il comportamento della Casa di Riposo che avveduta non ha indirizzato il decreto ingiuntivo ai parenti della Ricoverata.