Approfondimento  Sentenza 01458/2019 del Consiglio di Stato

Intervista al Prof. Walter Fossati

La sentenza richiama al rispetto della normativa I.S.E.E.

 

La Sezione Terza del Consiglio di Stato ha emesso, in sede giurisprudenziale, la sentenza N. 01458/2019 del 31 gennaio 2019.

Con tale pronunciamento è stato giudicato un ricorso presentato dal Comune di Milano, con il quale il Comune stesso chiedeva la revisione  della sentenza N. 00094/2018 del 29 novembre 2017, emessa, in primo grado di giudizio, dal T.A.R. per la Lombardia (Sezione Terza).

Chiediamo al prof. Walter Fossati, nostro abituale collaboratore, di aiutarci a capire, nei suoi tratti più rilevanti, il significato di quest’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato, rispondendo ad alcune domande, che, di seguito, gli poniamo.

Quale è stato il motivo che ha originato la sentenza del Consiglio di Stato, N. 01458/2019 ?

“La sentenza ha come oggetto la modalità adottata dal Comune di Milano per l’integrazione della retta di ricovero di una persona con disabilità grave, presso la Residenza Sociosanitaria Disabili- R.S.D. Don Orione – Piccolo Cottolengo di Milano.”

Chi è stato l’attore del ricorso al Consiglio di Stato ? Per quale motivo ?

“Il Comune di Milano ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, con l’intento di vedere riformato il giudizio già pronunciato, per la medesima persona, dal TAR per la Lombardia.”

Qual era stato il giudizio già pronunciato dal TAR per la medesima persona ricoverata ?

“La sentenza del TAR aveva reso soccombente il Comune, in quanto era stata sancita l’illegittimità della Delibera della Giunta Comunale n. 2496/2015, per la modalità in cui essa prevedeva l’integrazione della retta di ricovero in favore delle persone con disabilità grave.”

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, come era nelle attese del Comune ?

“No. Con la sua sentenza, Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza già pronunciata dal TAR, ribadendo e rafforzando le motivazioni addotte dal TAR in primo grado di giudizio.”

Vuole richiamare il contenuto della Delibera della Giunta Comunale n.2496/2015 che ha formato l’oggetto dei due gradi di giudizio, quello del TAR e quello del Consiglio di Stato ?

“La Delibera in questione della Giunta Comunale introduce la cifra-limite di cinquemila euro nella consistenza dei beni mobili della persona ricoverata.”

“Il Comune differisce o sospende l’erogazione del suo contributo (integrazione della retta) qualora la consistenza dei beni mobili della persona, all’atto del ricovero, sia superiore alla cifra-limite, ovvero tale cifra-limite venga superata in costanza di ricovero.

“Con la Delibera n. 2496/2015, viene posto in capo alla persona ricoverata  il vincolo  di utilizzare il surplus della cifra-limite dei cinquemila euro per il pagamento della retta”.

 

Perché è stato censurato il vincolo di utilizzare il surplus della cifra-limite ?

“C’è da considerare che il surplus, in via ipotetica,però non astrattamente, potrebbe essere formato anche dagli emolumenti assistenziali (p.e. l’indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità…) di cui la persona con disabilità grave è fruitrice”.

“Quindi, il Comune non può subordinare il proprio intervento economico alla condizione che le persone ricoverate utilizzino  gli emolumenti  assistenziali per il pagamento della retta,  essendo stati tali emolumenti  esclusi dal computo dell’I.S.E.E., in quanto non costituenti  una fonte di reddito.”

“Questo è stato un primo motivo di censura dell’ atto amministrativo comunale”.

Con quali altri motivi è stata rilevata l’illegittimità della delibera comunale ?

“L’Amministrazione Comunale, con la modalità della sua compartecipazione alla spesa per l’erogazione delle prestazioni agevolate (integrazione della retta di ricovero), ha, con ciò stesso, utilizzato un criterio concorrente ed integrativo rispetto a quello incentrato sull’utilizzazione dell’I.S.E.E..”

Il Comune non può impiegare dei propri criteri, diversi da quello dell’I.S.E.E. ?

“L’I.S.E.E. costituisce la prova dei mezzi di cui dispone una persona per accedere alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate.”

“ Ora, questo atto regolamentare è normato, a livello nazionale, dal DPCM  05 dicembre 2013, n. 159. “

“ Nel contempo, l’ I.S.E.E. serve anche, per determinare la partecipazione delle persone utenti al costo dei servizi.”

“Ciò, in base ad un criterio unificato, che è valido per l’intero territorio nazionale, tenendo conto che i servizi di cui si parla sono compresi nei Livelli Essenziali delle Prestazioni, che sono di competenza dello Stato (Cfr.Costituzione. art.117, secondo comma, lettera m).”

“Criteri ulteriori, diversi dall’I.S.E.E.,  a scopo migliorativo ed estensivo delle agevolazioni con cui viene soddisfatto il bisogno assistenziale, possono essere stabiliti dalla Regione, con Deliberazione della Giunta regionale.”

“Sta di fatto, che la Regione Lombardia, finora, si è limitata ad adottare l’I.S.E.E. e non ha ritenuto di introdurre alcun criterio ulteriore con un  atto della propria Giunta (Cfr. Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3, art.8, comma 2).”

“Questi sono, in estrema sintesi, i motivi addotti dal TAR e convalidati dal Consiglio di Stato nella sentenza N. 1458/2019, in ragione dei quali si è confermato che il Comune non ha poteri ulteriori di selezione rispetto all’I.S.E.E. , volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.”

Ha qualche considerazione sulla quale concludere l’intervista ?

“Il Comune è tenuto ad essere informato della persona che chiede di essere ricoverata a ciclo continuativo”.

“Deve chiedere ed ottenere il suo I.S.E.E. ristretto (sociosanitario), per chi non ha il coniuge e figli”.

“Sulla base della risultanza dell’I.S.E.E. il Comune è tenuto a verificare se la persona è in grado di essere solvente in proprio”. Viceversa, se la risultanza dell’I.S.E.E. non è tale da coprire integralmente la retta, il Comune ha l’obbligo di intervenire per l’integrazione della retta (Cfr, Legge n. 328/2000, art.6, comma quattro)”.

“Per le persone con disabilità grave, ricoverate in R.S.D., dall’I.S.E.E. sarà bene dedurre le spese personali sostenute per il rientro dei fine-settimana e/o delle ferie trascorse in famiglia, o per altri oneri particolari non compresi nella retta.”

(Walter Fossati, 07 marzo 2019)