IL COMUNE NON PUO NEGARE L’INTERVENTO A FAVORE  DEL  DISABILE  PER  GENERICHE  ESIGENZE DI BILANCIO

Lo afferma la Terza sezione del TAR per la Lombardia, con L’ordinanza cautelare n. 01552 pubblicata in data 16 dicembre 2020, che accoglie la richiesta di misura cautelare, del ricorso contro il comune di Borgarello ai fini del riesame.

Il Tribunale consente all’Amministrazione di riesaminare la questione fissando un termine per provvedere pari a trenta giorni ed un termine di ulteriori dieci giorni per il deposito in giudizio del nuovo provvedimento adottato, ritenendo che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus in quanto:

  1. le decisioni concernenti la misura dell’intervento comunale riguardo alle spese delle prestazioni sociosanitarie e sociali rese in favore dei disabili debbono essere prese avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente;
  2. l’amministrazione – una volta appurato, applicando i criteri ISEE, che il diritto incomprimibile alle prestazioni sociosanitarie del disabile può essere garantito solo grazie al suo intervento economico – non può negare tale intervento invocando generiche esigenze di bilancio, essendo anzi la stessa tenuta ad adeguare il proprio bilancio al fine di soddisfare tale diritto, salva la dimostrazione dell'assoluta concreta impossibilità di far fronte al suddetto impegno finanziario
    (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2020, n. 6926);