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Nuova sentenza conferma il diritto di recesso:
La Sentenza del Tribunale di Ferrara
Il Tar per il Veneto colpisce ancora.
Annullato il regolamento di Verona.
La retta per ricovero in RSA è pagata dal ricoverato nei limiti del proprio ISEE.
Il Comune, non i congiunti, paga l'integrazione.
Sentenza "lampo" del Tar per il Veneto
«L'integrazione non spetta alle famiglie ma ai Comuni»
È una sentenza che smonta il sistema che da sempre regola il delicato e complicato mondo dell'assitenza agli anziani. Di quelli non autosufficienti curati nelle case di riposo.
Interessante decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese
(scarica qui il decreto) - (scarica qui la sentenza)
Se il Comune è inottemperante alla sentenza del TAR e mantiene in vigore regolamenti annullati, l'amministratore di sostegno ha l'obbligo di promuovere azione giudiziale contro il Comune.
Lo dice il Giudice Tutelare del tribunale di Varese nel decreto del 20 dicembre 2011.
La questione riguarda l'inottemperanza del Comune di Castiglione di Olona alla sentenza 14 maggio 2010 n. 1482. Il Tar aveva annullato i regolamenti Comunali che nel caso di specie, per la determinazione del riparto tra amministrazione ed utente delle quote del servizio di C.D.D. non prevedevano la situazione economica del solo assistito - disabile grave- a prescindere dal valore dell'I.S.E.E. riferibile al nucleo familiare cui il disabile appartiene.
Ulteriore conferma?
Anche il Tar di Bari sostiene che la retta deve essere sostenuta dal reddito del solo disabile e non dalle famiglie.
Tar Veneto - Sentenza 01908/2011 (Vicenza)
Anche il TAR Veneto conferma che per l'erogazione di prestazioni e servizi siocio-assistenziali va considerata la situazione economica del solo assistito (nel pieno rispetto della Convenzione di New York).
Scarica qui il testo della sentenza
UNA PERSONA DISABILE e/o NON AUTOSUFFICENTE OVER 65 RICOVERATA PRESSO UNA STRUTTURA ACCREDITATA PAGA L’IMPORTO DELLA PROPRIA RETTA IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE), L’EVENTUALE INTEGRAZIONE SPETTA AL COMUNE DI RESIDENZA E NON AI FAMILIARI!! LO DICE LA LEGGE !!
QUESTA SENTENZA E' INEQUIVOCABILE N. 01908/2011
CAMPAGNA INFORMATIVA SUI DIRITTI ESIGIBILI delle persone con handicap in situazione di gravità
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria” emanato a seguito degli accordi intervenuti tra il Governo, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale ed i Comuni sono obbligati a garantire, fra l’altro, i seguenti servizi:
- i centri diurni indicati come «prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi». Gli oneri sono a carico della Asl nella misura minima del 70%;
- “le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi” (con rette a carico delle Asl nel limite minimo del 70%).
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